IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
delibere  del  consiglio  di  facolta'  di medicina e chirurgia della
seduta del 9 luglio 1991, del senato accademico del 12  luglio  1991,
del  consiglio  di  amministrazione  del  16  luglio  1991,  relative
all'introduzione  del  quinto  anno  di   corso   ad   indirizzo   di
dermatologia    cosmetologica   nello   statuto   delle   scuole   di
specializzazione in dermatologia e venereologia  con  la  conseguente
variazione del numero degli iscritti;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche
proposte,  in  deroga  al  termine  triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,  per  i  motivi
esposti  nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita'
degli studi dell'Aquila e  convalidate  dal  Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Gli   articoli  160,  161,  163,  164,  165  e  166  dello  statuto
dell'Universita' dell'Aquila  relativi  all'ordinamento  del  diploma
della  scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono
modificati come appresso:
  "Art.  160.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
dermatologia   e   venereologia   presso  l'Universita'  degli  studi
dell'Aquila.
  La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel  campo  dermato-
venereologico.
  Attesa  la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto
precisato dal successivo art.  163,  e  le  diverse  professionalita'
conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato-
venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:
    a) dermatologia e venereologia;
    b) dermatologia cosmetologica.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista in dermatologia e
venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, indirizzo  in
dermatologia cosmetologica".
  "Art. 161. - La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo
in  dermatologia  e  venereologia,  di cinque anni per l'indirizzo in
dermatologia cosmetologica.
  Ciascun  anno  di  corso prevede ottocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in  otto
per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi".
  "Art.  163.  -  Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia  e,  all'indirizzo  in  dermatologia
cosmetologica,   i   laureati  in  medicina  e  chirurgia  che  siano
specialisti in dermatologia e venereologia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione".
  "Art.  164.  -  La  scuola  comprende  sei  aree  di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) propedeutica e diagnostica;
    b) dermatologia clinica;
    c) allergologia e immunologia dermatologica;
    d) dermatologia oncologica;
    e) malattie sessualmente trasmesse;
    f) dermatologia cosmetologica".
  "Art. 165. - (Omissis);
   f) Dermatologia-cosmetologica:
   chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
   fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
   fotobiologia;
   dermatologia clinica cosmetologica;
   fisioterapia dermatologica;
   chirurgia cosmetologica;
   allergologia cosmetologica".
 "Art. 166. - (Omissis).
   Dermatologia cosmetologica (ore 400):
    chimica farmacologica dei prodotti cosmetici  . . . . .   ore  50
    fisiologia dell'assorbimento cutaneo  . . . . . . . . .    "   20
    fotobiologia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "   30
    dermatologia clinica cosmetologica  . . . . . . . . . .    "  150
    fisioterapia cosmetologica  . . . . . . . . . . . . . .    "   30
    chirurgia cosmetologica . . . . . . . . . . . . . . . .    "   50
    allergologia cosmetologica  . . . . . . . . . . . . . .    "   70
  Monte ore elettivo: ore 400".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 31 ottobre 1992
                                                  Il rettore: SCHIPPA